Sipres - Statuto


Articolo 1 - E’ costituita con sede legale in Roma, Via Tagliamento n. 25, la Associazione SIPRES Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica. La Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica è un’Associazione costituita ai sensi degli artt. 14 e 42 del Codice Civile, apolitica e senza fine di lucro.

Articolo 2 - Sono scopi della Associazione:

Articolo 3 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali individuali e di altri Centri o Istituti che aderiscono alla Società, da contributi, lasciti e donazioni di altri enti o singole persone.

Articolo 4 - L’esercizio sociale ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre. Entro il 30 novembre il Presidente della Associazione presenterà all’Assemblea dei Soci previa approvazione del Comitato Direttivo, il bilancio annuale consuntivo e preventivo.

Articolo 5 - Sono soci della Associazione i soci fondatori, i soci didatti, i soci ordinari, i soci aggregati, i soci sostenitori, i soci onorari, i soci istituzionali e i soci esteri.

Articolo 6 - I soci che non hanno versato la quota annuale entro i termini prescritti perdono il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali finche non abbiano provveduto al pagamento della quota. Il socio moroso da oltre due anni decade dalla qualità di socio.

Articolo 7 - La radiazione dei Soci è deliberata dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata a maggioranza assoluta, per morosità o gravi azioni contrarie alle finalità dell’Associazione, alle norme dello Statuto o del regolamento interno e contrarie alla deontologia professionale sancita dalle leggi vigenti.

Articolo 8 - Sono organi della Associazione: l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Comitato Esecutivo; il Presidente.

Articolo 9 - L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori, Soci Didatti ed Ordinari e Soci Istituzionali; essa si riunisce almeno una volta l’anno all’inizio del nuovo esercizio sociale e non oltre il 30 novembre. I compiti dell’Assemblea sono:

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione e, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente oltre per quanto stabilito dal comma I del presente articolo, anche a richiesta della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e del 30 % dei soci.

La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 15 giorni.

Salvo diverse disposizioni previste dal presente statuto, le deliberazioni della Associazione e dei suoi organi prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La partecipazione può essere delegata con documento scritto in numero non superiore a una delega per socio.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo, di cui fa parte di diritto il Presidente, è composto da 9 membri di cui 5 vengono eletti a scrutino segreto e a maggioranza semplice dalla Assemblea tra i suoi membri e 3, uno dei quali è di diritto il Direttore Didattico e Scientifico del Centro, sono didatti designati dal Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia Srl.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, e in ogni caso, prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente su richiesta scritta della maggioranza semplice dei suoi membri.

La convocazione viene normalmente fatta a mezzo raccomandata o telegramma con preavviso di almeno 8 giorni. A giudizio del Presidente può essere fatta per gravi e urgenti necessità anche per mezzo telefonico.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non può essere delegata.

Articolo 11 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

Articolo 12 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Direttore del Comitato Esecutivo, dal Tesoriere e da un altro membro e ha il compito di rendere operative le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e di espletare le adempienze di ordinaria amministrazione della Associazione. É convocato con preavviso di 7 giorni dal Direttore del Comitato Esecutivo autonomamente o su richiesta di almeno uno dei membri.

Articolo 13 - Il Collegio dei Soci Fondatori è convocato dal presidente della Associazione o su richiesta di 1/3 dei soci fondatori ed ha il compito di esprimere parere sul riconoscimento o sulla radiazione dei Centri, Istituti o altre organizzazioni professionali e scientifiche come dal comma 6 Art. 5.

Articolo 14 - Il Presidente eletto dall’Assemblea tra i soci didatti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Presenta annualmente al Consiglio Direttivo i bilanci consuntivi e preventivi.

Presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività associative.

Ha la firma sociale, rappresenta legalmente la Associazione, ne coordina l’attività e ne tiene l’ordinaria amministrazione.

Può nominare, tra i soci, il Segretario e può revocarne la nomina a suo insindacabile giudizio. Il Segretario partecipa al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Il Presidente attua, con la collaborazione del Comitato Esecutivo, e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, vigilandone l’esecuzione.

Può delegare al Direttore del Comitato Esecutivo quelle tra le sue funzioni che possono essere delegate in base alle norme vigenti.

Articolo 15 - É demandata al Consiglio Direttivo la formulazione ( e la eventuale modifica) del regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

Articolo 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.